Medicina del Lavoro


La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell’idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa

MEDICINA DEL LAVORO

Introduzione


Sorveglianza Sanitaria D.Lgs. 81/08 art. 41

La sorveglianza sanitaria è un’attività complessa e articolata effettuata per legge da un medico specialista in Medicina del lavoro (Medico competente), che opera in piena indipendenza rispetto al Datore di lavoro in modo da valutare e dare suggerimenti per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo scienza e coscienza. La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione dell’idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa attraverso l’accertamento delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il lavoro comporta. La valutazione comprende accertamenti preventivi (che sono effettuati sia prima dell’assunzione che prima di un cambio di mansione) e periodici (che sono effettuati a intervalli di tempo). Tali accertamenti comprendono l’esame clinico (visita medica) e indagini diagnostiche. Questi accertamenti sono effettuati allo scopo di verificare l’assenza di controindicazioni (ovvero la presenza di alterazioni dello stato di salute) alla mansione lavorativa a cui il soggetto è destinato, al fine di valutare l’idoneità del soggetto stesso.

Il giudizio di idoneità sintetizza conoscenze relative alla situazione lavorativa a rischio e conoscenze mediche relative allo stato di salute o malattia del lavoratore. Esso è un giudizio finalizzato alla prevenzione e caratterizzato da componenti etiche e sociali non trascurabili. Il giudizio di idoneità è obbligatorio per l’inizio delle attività lavorative a rischio e per la prosecuzione di attività a rischio. Ciò comporta che non possono svolgere attività a rischio i lavoratori privi di tale giudizio e che il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti. In questo caso di giudizio di non idoneità il lavoratore può essere allontanato dall’attività a rischio in modo temporaneo o definitivo.

Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, é ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso

Per ogni lavoratore viene istituito e periodicamente aggiornato un documento sanitario (cartella sanitaria e di rischio) contenente informazioni sullo stato di salute e sul rischio professionale. Si tratta di un documento, cartaceo e su supporto elettronico, ove sono annotate le condizioni psicofisiche di ogni lavoratore, compresi i risultati degli accertamenti strumentali e di laboratorio, nonché quelli specialistici. Tutto il personale del Servizio di Sorveglianza Sanitaria che ha accesso a tale documentazione è tenuto al segreto professionale. Allo scopo di favorire il consenso e la partecipazione dei lavoratori all’attuazione della sorveglianza sanitaria, è previsto che al lavoratore venga spiegato il significato degli accertamenti diagnostici da effettuare in rapporto al rischio associato al lavoro, venga fornito il risultato degli accertamenti biologici e copia degli accertamenti diagnostici.

MEDICINA DEL LAVORO

Sorveglianza Sanitaria


Sorveglianza Sanitaria D.Lgs 81/08 art. 41

La sorveglianza sanitaria, in ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 41 D.lgs 81/2008, viene svolta dai nostro staff di medici competenti, direttamente nella tua sede operativa o presso la nostra sede. Il nostro medico,specialista del lavoro, ti seguirà passo passo nell’attuare tutte le procedure obbligatorie previste dal testo unico in materia di sicurezza del lavoro. La trasgressione di questo obbligo di legge, da parte del datore di lavoro, è punita con sanzioni amministrative e penali.

La nostra professionalità e la nostra esperienza ti aiuteranno ad ottemperare agli obblighi di legge, senza incorrere in eventuali multe o condanne penali.

La sorveglianza si espliciterà nell’esecuzione delle seguenti attività:

  • Identificazione del protocollo sanitario da attuare in base a quanto emerso dalla “Valutazione del Rischio”.
  • Accertamenti sanitari previsti dalla norma: visita medica preventiva, periodica, per cambio mansione, per richiesta del lavoratore e per la verifica di  di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacentii (per i lavoratori le cui mansioni rientrano nella specifica normativa)
  • Collaborazione al processo di valutazione del rischio
  • Istituzione cartelle sanitarie, istituzione, conservazione e trasmissione agli Enti preposti e nei casi previsti delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori secondo i modelli indicati dalla norma;
  • Formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica.
  • Sopralluogo sanitario annuale in azienda.
  • Riunione periodica, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori,
  • Stesura della relazione annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
  • Stesura ed invio per via telematica al Servizio SPreSAL territorialmente competente della relazione prevista dal comma 1 dell’art. 40 del DL 81/08
  • Consegna ai lavoratori della documentazione sanitaria all’atto delle loro dimissioni
  • Esami di laboratorio, la struttura si occuperà della gestione di tutti quelli che sono gli esami specifici e di laboratorio (sangue e urine) e delle eventuali visite specialistiche