Nuove regole per chi deve andare in quarantena o in isolamento a causa del COVID-19 e sull’uso di test rapidi e ‘fai da te’, a seguito dell’emanazione del DL 229/2021 del 10 gennaio 2022.
Sempre più centrale l’uso dei tamponi rapidi in sostituzione dei molecolari (nonostante alcuni dubbi degli esperti sull’attendibilità dei test antigenici). I test rapidi possono essere usati per l’inizio e fine isolamento dei positivi anche se eseguiti in farmacia.
Vediamo ora nei dettagli le novità:
ISOLAMENTO
· SOGGETTI POSITIVI NON VACCINATI O CON CICLO VACCINALE CONCLUSO/GUARITI DA PIÙ DI 120 GIORNI
Vi rientrano i soggetti positivi con almeno una delle seguenti condizioni:
– non vaccinati;
– che non abbiano ancora ricevuto la seconda dose;
– che abbiano concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con monodose/doppia dose);
– che siano guari da più di 120 giorni.
Il periodo di isolamento può essere interrotto previo tampone (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private) dopo dieci giorni dall’inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo 10 giorni dal primo tampone positivo.
Laddove il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni.
· SOGGETTOTTI POSITIVI CHE ABBIANO RICEVUTO LA TERZA DOSE O DOPPIA DOSE/GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI
Vi rientrano i soggetti positivi con almeno una delle seguenti condizioni:
– che hanno ricevuto la dose booster;
– che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
– che sono guari da meno di 120 giorni.
Il periodo di isolamento può essere interrotto previo tampone (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private) dopo sette giorni dall’inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo sette giorni dal primo tampone positivo.
Laddove il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo
tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni.
Il periodo di isolamento, se non precedentemente chiuso, decadrà automaticamente:
il 21° giorno per i coloro i quali si trovino in isolamento e siano asintomatici da almeno 7 giorni (esclusi
anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).
I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze (aerate di frequente), qualora non sia possibile, gli stessi verranno posti in isolamento con il positivo fino a sua guarigione.
QUARANTENA
La quarantena è prevista, sulla base di una valutazione da parte dell’ASL o del MMG/PLS, per i soggetti che
abbiano avuto un contatto ad alto rischio con un positivo.
1) Soggetto non vaccinato che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una
sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14
giorni: sono sottoposti a misura di quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con il
caso, purché al termine di tale periodo risulta eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negavo.
2) Soggetto che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in
corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale
periodo risulta eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negavo.
Il periodo di quarantena, se non precedentemente chiuso, decadrà automaticamente:
il 14° giorno per coloro i quali si trovino in quarantena e siano sempre stati asintomatici.
In caso di comparsa dei sintomi è obbligatoria la comunicazione al proprio medico curante o all’ASL per
valutare la necessità di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene
Sars-Cov-2.
AUTOSORVEGLIANZA
Per soggetto che hanno avuto un contatto ad alto rischio con un soggetto positivo ma che siano asintomatici e si trovano in una delle seguenti condizioni:
– abbiano ricevuto la dose booster, oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
– siano guari da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
L’ASL o il MMG/PLS, possono prevedere un periodo di autosorveglianza che ha la durata di 5 giorni
La persona in autosorveglianza ha l’obbligo di rispettare le seguenti misure:
– indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di po FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso;
– durante tale periodo di autosorveglianza, in caso di comparsa di sintomi, darne tempestiva comunicazione al proprio medico curante o all’ASL per l’eventuale effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare che, se ancora sintomatici, è da ripetersi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto confermato positivo al Covid 19.
Fonte: Regione Piemonte