Sicurezza Cantieri


coordinamento e sicurezza cantieri – piano operativo di sicurezza

SICUREZZA CANTIERI

Piano di Sicurezza e Coordinamento


Il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è il documento che si trova al vertice della piramide strutturale e gerarchica sulla quale si organizza il cantiere. È il testo di riferimento, il primo dal quale discendono poi le attività lavorative, i POS di ogni azienda affidataria e di ogni azienda esecutrice.

Il PSC viene redatto in fase di progettazione dell’opera o comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. Viene redatto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o in alcuni casi dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. È parte integrante della gara d’appalto, prescinde quindi l’esecuzione dell’opera, la anticipa e ne pianifica la sicurezza fin nelle fasi dell’assegnazione dei lavori alle ditte che ne hanno ottenuto il diritto. Il PSC deve essere poi punto di riferimento nella messa in opera per il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Lo stesso Coordinatore per la sicurezza in esecuzione è deputato secondo il Testo unico in alcuni casi al completamento della stesura del PSC. Sono i casi in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, ditte con i dati delle quali deve provvedere a terminare il documento.

Il PSC in fase di progettazione, in base all’Allegato XV del Testo unico, deve contenere almeno i seguenti elementi:

  • descrizione dell’opera:
    • indirizzo del cantiere;
    • descrizione del contesto in cui è collocato il cantiere;
    • descrizione sintetica dell’opera (scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche).
  • Identificazione dei soggetti che si occupano della sicurezza (responsabile dei lavorii, coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione).
  • Relazione su individuazione, analisi e valutazione dei rischi.
  • Scelte progettuali e organizzative, procedure, misure preventive e protettive.
  • Prescrizioni operative, le misure preventive e protettive e i DPI in relazione alle interferenze fra i lavoratori.
  • Misure di coordinamento nell’uso comune di attrezzature, mezzi e infrastrutture.
  • Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento e la reciproca informazione tra datori di lavoro e con i lavoratori autonomi.
  • Organizzazione del servizio di primo soccorso, antincendio e di evacuazione.
  • Durata prevista delle lavorazioni.
  • Stima dei costi della sicurezza.
SICUREZZA CANTIERI

P.O.S. – Piano Operativo di Sicurezza


Il Piano Operativo di Sicurezza, più conosciuto attraverso l’acronimo POS, è un documento previsto dall’articolo 17 del D.lgs. 81/08, ossia dal Testo unico per la sicurezza sul lavoro (TUSL). È obbligatorio che tutte le imprese esecutrici di un cantiere edile redigano, prima d’iniziare i lavori, il proprio POS.

Le specifiche del Piano Operativo di Sicurezza sono contenute nell’Allegato XV del TUSL.

Il Pos è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e, oltre ad illustrare l’opera oggetto di appalto, le figure aziendali aventi ruoli inerenti la sicurezza, fornisce i dati necessari ad inquadrare l’organizzazione generale, l’analisi delle attività svolte, delle loro modalità operative e delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione ai rischi presenti nel luogo di lavoro.

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. Fra queste deve anche verificare la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

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D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze


L’art. 26 commi 3-5-6 del D.Lgs. 81/08, prevede l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

Nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d’appalto e d’opera, il datore di lavoro committente, oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività/prestazioni, ha l’obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro.
Il D.U.V.R.I., contiene, pertanto, le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori della committenza, presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Attività svolta

    1. Sopralluogo e rilevamento dati;
    2. Valutazione, con il committente, delle situazioni lavorative svolte all’interno dei luoghi di lavoro
    3. Reperimento ed analisi dei documenti
    4. Redazione DUVRI