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Green pass, obbligo vaccinale, mascherine: regole e divieti fino al 15 giugno

Il Governo, fra la fine dicembre e i primi giorni dell’anno nuovo, ha approvato vari decreti-legge per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 contenenti nuove norme e indicazioni, anche per il mondo del lavoro. Le novità principali riguardano: la proroga dello stato di emergenza, l’uso delle mascherine, la quarantena, l’estensione del green pass, la scuola e l’obbligo vaccinale. Di seguito le scadenze temporali dei vari adempimenti, già in vigore o di prossima attuazione:

25 dicembre 2021

Obbligo di mascherina all’aperto in tutta Italia quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, non sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi

8 gennaio 2022

  1. Scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. 


2. L’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario equiparato a quello scolastico.

10 gennaio 2022

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza fissato al 31 marzo è obbligatorio il green pass rafforzato per:
– alberghi e strutture ricettive;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– centri congressi;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e i centri benessere anche all’aperto;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
– aerei, treni e navi;
– trasporto pubblico locale.
2. Si aprono le prenotazioni per i ragazzi tra i 12 e i 15 per la somministrazione della terza dose di vaccino.

20 gennaio 2022

Scatta l’obbligo di green pass base per i clienti di parrucchieri, barbieri, centri estetici

1 febbraio 2022

1. L’obbligo di possesso del green pass base (rilasciato con tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare valido 72 ore) è esteso ai clienti di:
– pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari
– attività commerciali
. Sono previste, ovviamente, delle eccezioni che consentono per esigenze alimentari, di salute, di sicurezza e di giustizia, di accedere ad alcuni punti vendita; i negozi in cui si può entrare senza certificazione verde sono:

• Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e altri punti vendita non specializzati che abbiano alimenti di vario tipo, escluso il consumo sul posto;

• Negozi di surgelati;

• Negozi dedicati agli animali domestici e specializzati nella vendita di cibo per gli animali domestici;

• Negozi specializzati che vendono carburante per autotrazione;

• Negozi di articoli igienico-sanitari;

• Farmacie, parafarmacie e altri punti vendita specializzati nell’acquisto di medicinali senza ricetta medica;

• Negozi che vendono articoli medicali e ortopedici;

• Negozi specializzati nella vendita al dettaglio di materiale per ottica;

• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per il riscaldamento.

15 febbraio 2022

1. I lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, dovranno possedere, fino al 15 giugno 2022, il green pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro .

Quali multe prende chi non ha il grenn pass o chi non controlla?

Chi ha più di 50 anni e viene sorpreso senza green pass rafforzato rischia 100 euro di multa. I lavoratori che non hanno il green pass base oppure rafforzato hanno cinque giorni di assenza giustificata e dopo scatta la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio. Chi viene sorpreso al lavoro senza green pass rischia una multa da 600 a 1.500 euro. Stessa sanzione anche per i lavoratori con più di 50 anni. Chi deve controllare i dipendenti e non ottempera a questa funzione rischia una multa da 400 a 1.000 euro. La stessa sanzione scatta anche per i clienti di esercizi commerciali, bar e ristoranti, ma anche di luoghi dello spettacolo sorpresi senza green pass. Per i locali pubblici che non controllano la certificazione rafforzata dopo tre sanzioni può scattare anche la chiusura fino a dieci giorni.

20 Gennaio 2022 /  

QUARANTENE: VEDEMECUM SULLE NUOVE REGOLE

Nuove regole per chi deve andare in quarantena o in isolamento a causa del COVID-19 e sull’uso di test rapidi e ‘fai da te’, a seguito dell’emanazione del  DL 229/2021 del 10 gennaio 2022.

Sempre più centrale l’uso dei tamponi rapidi in sostituzione dei molecolari (nonostante alcuni dubbi degli esperti sull’attendibilità dei test antigenici). I test rapidi possono essere usati per l’inizio e fine isolamento dei positivi anche se eseguiti in farmacia.

Vediamo ora nei dettagli le novità:

ISOLAMENTO

· SOGGETTI POSITIVI NON VACCINATI O CON CICLO VACCINALE CONCLUSO/GUARITI DA PIÙ DI 120 GIORNI

Vi rientrano i soggetti positivi con almeno una delle seguenti condizioni:

– non vaccinati;

– che non abbiano ancora ricevuto la seconda dose;

– che abbiano concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con monodose/doppia dose);

– che siano guari da più di 120 giorni.

Il periodo di isolamento può essere interrotto previo tampone (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private) dopo dieci giorni dall’inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo 10 giorni dal primo tampone positivo.

Laddove il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni.

· SOGGETTOTTI POSITIVI CHE ABBIANO RICEVUTO LA TERZA DOSE O DOPPIA DOSE/GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI

Vi rientrano i soggetti positivi con almeno una delle seguenti condizioni:

– che hanno ricevuto la dose booster;

– che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;

– che sono guari da meno di 120 giorni.

Il periodo di isolamento può essere interrotto previo tampone (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private) dopo sette giorni dall’inizio dei sintomi, qualora risultino asintomatici da almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) o, nel caso in cui siano sempre stati asintomatici, dopo sette giorni dal primo tampone positivo.

Laddove il tampone di guarigione risultasse nuovamente positivo, il soggetto potrà sottoporsi a nuovo

tampone a carico del SSR dopo ulteriori 7 giorni.

Il periodo di isolamento, se non precedentemente chiuso, decadrà automaticamente:

il 21° giorno per i coloro i quali si trovino in isolamento e siano asintomatici da almeno 7 giorni (esclusi

anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze (aerate di frequente), qualora non sia possibile, gli stessi verranno posti in isolamento con il positivo fino a sua guarigione.

QUARANTENA

La quarantena è prevista, sulla base di una valutazione da parte dell’ASL o del MMG/PLS, per i soggetti che

abbiano avuto un contatto ad alto rischio con un positivo.

1) Soggetto non vaccinato che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una

sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14

giorni: sono sottoposti a misura di quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con il

caso, purché al termine di tale periodo risulta eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negavo.

2) Soggetto che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in

corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale

periodo risulta eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negavo.

Il periodo di quarantena, se non precedentemente chiuso, decadrà automaticamente:

il 14° giorno per coloro i quali si trovino in quarantena e siano sempre stati asintomatici.

In caso di comparsa dei sintomi è obbligatoria la comunicazione al proprio medico curante o all’ASL per

valutare la necessità di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene

Sars-Cov-2.

AUTOSORVEGLIANZA

Per soggetto che hanno avuto un contatto ad alto rischio con un soggetto positivo ma che siano asintomatici e si trovano in una delle seguenti condizioni:

– abbiano ricevuto la dose booster, oppure

– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

– siano guari da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

L’ASL o il MMG/PLS, possono prevedere un periodo di autosorveglianza che ha la durata di 5 giorni

La persona in autosorveglianza ha l’obbligo di rispettare le seguenti misure:

– indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di po FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima

esposizione al caso;

– durante tale periodo di autosorveglianza, in caso di comparsa di sintomi, darne tempestiva comunicazione al proprio medico curante o all’ASL per l’eventuale effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare che, se ancora sintomatici, è da ripetersi al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto confermato positivo al Covid 19.

Fonte: Regione Piemonte

VADEMECUM QUARANTENE E ISOLAMENTODownload

29 Aprile 2021 /  

BANDO ISI INAIL 2021: fino a 130.000 euro a FONDO PERDUTO !!

L’Inail stanzia annualmente ingenti risorse a fondo perduto al fine di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei loro lavoratori.

L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale, destinato a coprire fino al 65 % dei costi del progetto fino ad un massimo di 130.000 euro; il contributo minimo è pari a 5.000 euro.

Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti del terzo settore, ai sensi del d.lgs. n.117/2017, come modificato dal d.lgs. n.105/2018.

Particolarmente interessante risulta essere l’Asse di finanziamento del BANDO ISI INAL 2021 riguardante l’Asse “Progetti di investimento”; investimenti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori come:

  • interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali, ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni);
    • acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica tipologia di intervento);
    • Riduzione del rischio di caduta dall’alto
    • Riduzione del rischio incendio
    • Riduzione del rischio radon
    • Riduzione del rischio infortunistico mediante l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
  • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (come: SGSL, D.Lgs. 231/01 , Certificazione OHSAS 18001, UNI INAIL)

Chi fosse interessato può usufruire di un primo contatto gratuito con i tecnici di WORLDSAFEWORK per ricevere maggiori informazioni e per una prima valutazione del possesso dei requisiti necessari alla presentazione della domanda e della validità del progetto d’investimento.

 Con WorldSafeWork S.r.l. ottenere il finanziamento è semplice: ci basta un click!

 La WORLDSAFEWORK SRL è a disposizione delle aziende per :

  • Check-up preventivo dei propri Esperti
  • Valutazione dei requisiti necessari alla presentazione della domanda
  • Assistenza tecnica/ideazione del Progetto
  • Inserimento della domanda sul Portale INAIL e partecipazione al “clik day”
  • Assistenza in ogni fase di realizzazione del Progetto e di Rendicontazione.

19 Aprile 2021 /  

Rifiuto del vaccino COVID-19 – PRIMA SENTENZA

In tema di vaccinazione anti covid-19 e sullo spinoso aspetto del “lavoratore che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti Covid” particolarmente sentito per quelle attività dove il rischio da contagio è considerato un rischio specifico per cui si applicano i dettami previsti dal D.Lgs. 81/08 (settore Sanitario, Socio Sanitario e Assistenziale), vi è stato il primo pronunciamento di un Tribunale.

Con ordinanza il Tribunale di Belluno (Ordinanza n. 12/2021 – 19/03/2021) ha respinto un ricorso urgente di alcuni dipendenti paramedici di una casa di riposo del capoluogo veneto che si erano volontariamente astenuti dalla vaccinazione e che erano stati messi dall’azienda in ferie forzate al fine di evitare episodi di contagio fra gli ospiti e gli operatori della struttura.

Il Giudice afferma che “il datore di lavoro, nel vietare l’accesso in azienda dei dipendenti che hanno rifiutato la vaccinazione nonostante la stessa fosse stata loro esplicitamente offerta, ha agito non solo legittimamente, ma pure nell’adempimento di un proprio dovere, di un preciso obbligo giuridico dettato in modo incontrovertibile dall’articolo 2087 del Codice Civile”.

In tal senso l’obbligo datoriale di ottemperanza all’articolo 2087 del Codice civile prevale sull’eventuale interesse dei lavoratori a usufruire delle ferie in un periodo diverso.

Questa sentenza avvalora, per questi casi, il concetto della “non idoneità temporanea” e offre, in attesa di provvedimenti legislativi in merito, un ulteriore strumento contrattuale per gestire il rapporto con il lavoratore.

Un modus operandi che la WSW ha proposto per casi simili.

Lo staff Tecnico e della Medicina del Lavoro è a vostra disposizione per dare un valido supporto nella individuazione e gestione delle misure di prevenzione al contagio COVID-19.

Fonte: Dottrina per il lavoro, Punto Sicuro

30 Marzo 2021 /  

Covid-19: le prime indicazioni in tema di varianti e vaccinazione nei luoghi di lavoro

Un nuovo documento in tema prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 è stato redatto e pubblicato, il 13 marzo, dal gruppo di lavoro costituito dall’Istituto superiore di sanità, Aifa (Agenzia del farmaco), ministero della Salute e Inail.

Il documento risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche, di prevenzione e controllo delle infezioni da Coronavirus sorti con il progredire della campagna vaccinale contro il contagio e la comparsa delle diverse varianti del virus.

Per quanto riguarda la gestione di questa problematica in ambito lavorativo teniamo ad evidenziare alcune indicazioni e comportamenti da adottare ai fini della prevenzione della diffusione del virus nei luoghi di lavoro quali:

  • DISTANZIAMENTO SOCIALE: viene dichiarato che non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali ma viene indicato che in certe situazioni sarebbe opportuno raddoppiarla «fino a due metri laddove possibile, specialmente in tutte le situazioni in cui venga rimossa la protezione respiratoria, come ad esempio in occasione del consumo di bevande e cibo». Raccomandiamo, quindi, di adottare e diffondere tale indicazione ai propri collaboratori e di aggiornare la segnaletica, riportante l’obbligo (due metri) del mantenimento del distanziamento sociale, posta nei luoghi destinati a mensa/pausa/consumo bevande.
  • LAVORATORI VACCINATI, MANTENIMENTO DELLE PRASSI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: i vaccini anti-COVID-19 riducono significativamente la probabilità di sviluppare la malattia clinicamente sintomatica ma non conferiscono un livello di protezione del 100%, la durata della protezione vaccinale non è ancora stata stabilita, la risposta protettiva al vaccino può variare da individuo a individuo per cui, seppur diminuito, non è possibile al momento escludere un rischio di contagio anche in coloro che sono stati vaccinati. Ogni lavoratore, anche se ha completato il ciclo vaccinale, per proteggere sé stesso, i colleghi, nonché i contatti in ambito familiare e comunitario, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati, ormai consolidate. Raccomandiamo, anche in questo caso, di diffondere tale indicazione ai propri collaboratori.

Per chi volesse trarre ulteriori informazioni sul tema vaccinale è possibile scaricare la circolare del Ministero al seguente link:

Covid-19, prime indicazioni su prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione (salute.gov.it)

Fonte: INAIL

18 Marzo 2021 /  

INAIL ISI 2020: fino a 130 mila euro di contributi a fondo perduto!!

Pubblicato dall’INAIL il nuovo Bando ISI 2020 che mette a disposizione 211.226.450 euro in finanziamenti alle imprese per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Il contributo a Fondo Perduto , pari al 65% dell’investimento, viene erogato dopo la verifica tecnico-amministrativa e la realizzazione del progetto ed è compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro.

I soggetti destinatari dei finanziamenti sono esclusivamente le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane, in possesso dei requisiti di cui all’Avviso pubblico ISI 2020.

Il contributo è erogato per:

  1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori come:
    • interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio quali, ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni);
    • acquisto di macchine (con sostituzione di macchine, laddove richiesto dalla specifica tipologia di intervento);
    • Riduzione del rischio di caduta dall’alto
    • Riduzione del rischio sismico
    • Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
    • Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (come: SGSL, D.Lgs. 231/01 , Certificazione OHSAS 18001, UNI INAIL).
  2. Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC).
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
  4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività PESCA (Ateco AO3.1) e FABBRICAZIONE MOBILI (Ateco C31).

Il contributo viene assegnato fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

In Piemonte, nel 2018, solo il 15,46 % delle domande sono state accettate.

La WSW vanta una media di successo del 51,22 % !  AFFIDANDOTI A NOI AVRAI IL 35,7 % IN PIÙ DI POSSIBILITÀ DI SUCCESSO !!

 La WORLDSAFEWORK SRL è a disposizione delle aziende per :

  • Check-up preventivo dei propri Esperti
  • Valutazione dei requisiti necessari alla presentazione della domanda
  • Assistenza tecnica/ideazione del Progetto
  • Inserimento della domanda sul Portale INAIL e partecipazione al “clik day”
  • Assistenza in ogni fase di realizzazione del Progetto e di Rendicontazione.
17 Marzo 2021 /  

CORSI FORMAZIONE SICUREZZA – CALENDARIO

Pubblichiamo la programmazione dei corsi di formazione dei lavoratori sui temi della Sicurezza sul Lavoro che si svolgeranno nei prossimi tre mesi.
I programmi e le modalità di erogazione dei singoli corsi sono visionabili nella specifica sezione del sito.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di adesione, quì scaricabile, ed inviarlo via mail all’indirizzo: info@wsw161 o via fax al numero 011/3809183 
L’iscrizione deve pervenire entro 10 giorni lavorativi dall’erogazione del corso. Oltre tale termine, le iscrizioni saranno accettate in funzione del numero di iscritti.

20 Gennaio 2017 /  

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