In tema di vaccinazione anti covid-19 e sullo spinoso aspetto del “lavoratore che rifiuta di sottoporsi al vaccino anti Covid” particolarmente sentito per quelle attività dove il rischio da contagio è considerato un rischio specifico per cui si applicano i dettami previsti dal D.Lgs. 81/08 (settore Sanitario, Socio Sanitario e Assistenziale), vi è stato il primo pronunciamento di un Tribunale.
Con ordinanza il Tribunale di Belluno (Ordinanza n. 12/2021 – 19/03/2021) ha respinto un ricorso urgente di alcuni dipendenti paramedici di una casa di riposo del capoluogo veneto che si erano volontariamente astenuti dalla vaccinazione e che erano stati messi dall’azienda in ferie forzate al fine di evitare episodi di contagio fra gli ospiti e gli operatori della struttura.
Il Giudice afferma che “il datore di lavoro, nel vietare l’accesso in azienda dei dipendenti che hanno rifiutato la vaccinazione nonostante la stessa fosse stata loro esplicitamente offerta, ha agito non solo legittimamente, ma pure nell’adempimento di un proprio dovere, di un preciso obbligo giuridico dettato in modo incontrovertibile dall’articolo 2087 del Codice Civile”.
In tal senso l’obbligo datoriale di ottemperanza all’articolo 2087 del Codice civile prevale sull’eventuale interesse dei lavoratori a usufruire delle ferie in un periodo diverso.
Questa sentenza avvalora, per questi casi, il concetto della “non idoneità temporanea” e offre, in attesa di provvedimenti legislativi in merito, un ulteriore strumento contrattuale per gestire il rapporto con il lavoratore.
Un modus operandi che la WSW ha proposto per casi simili.
Lo staff Tecnico e della Medicina del Lavoro è a vostra disposizione per dare un valido supporto nella individuazione e gestione delle misure di prevenzione al contagio COVID-19.
Fonte: Dottrina per il lavoro, Punto Sicuro